Art. 14

Regime applicabile alle raffinerie a tempo pieno

In vigore dal 25 set 2009
Regime applicabile alle raffinerie a tempo pieno 1.   Solo le raffinerie a tempo pieno possono chiedere titoli di importazione aventi come oggetto zucchero destinato alla raffinazione la cui validità ha inizio nel corso dei primi tre mesi di ciascuna campagna di commercializzazione. In deroga al secondo comma dell', tali titoli sono validi fino al termine della campagna di commercializzazione cui si riferiscono. 2.   Se, anteriormente al 1o gennaio di ciascuna campagna di commercializzazione, le domande di titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione nell'ambito della campagna di commercializzazione in causa risultano pari o superiori al totale dei quantitativi di cui all'articolo 153, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione informa gli Stati membri che il limite corrispondente al proprio fabbisogno tradizionale di approvvigionamento per quella campagna è stato raggiunto a livello comunitario. A decorrere dalla data della suddetta notifica, il paragrafo 1 non si applica alla campagna di commercializzazione interessata.
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