Art. 15

Prova della raffinazione e sanzioni

In vigore dal 25 set 2009
Prova della raffinazione e sanzioni 1.   Entro sei mesi dalla scadenza della validità del titolo ogni titolare originario di un titolo di importazione di zucchero da raffinare fornisce allo Stato membro di emissione la prova, giudicata soddisfacente dal medesimo, dell'avvenuta raffinazione dello zucchero entro il periodo fissato all', paragrafo 3. Se tale prova non viene fornita, il richiedente versa anteriormente al 1o giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero interessati, salvo per cause eccezionali di forza maggiore. 2.   Ogni impresa produttrice di zucchero accreditata a norma dell'articolo 57 del regolamento (CE) n. 1234/2007 dichiara all'autorità competente dello Stato membro, anteriormente al 1o marzo successivo alla relativa campagna di commercializzazione, i quantitativi di zucchero che ha raffinato per detta campagna, precisando: a) i quantitativi di zucchero oggetto dei titoli di importazione per lo zucchero destinato alla raffinazione; b) i quantitativi di zucchero prodotti nella Comunità, indicando i riferimenti dell'impresa accreditata che lo ha prodotto; c) gli altri quantitativi di zucchero, indicandone la provenienza. Anteriormente al 1o giugno successivo alla rispettiva campagna di commercializzazione, il produttore versa un importo pari a 500 EUR/t per i quantitativi di zucchero di cui al primo comma, lettera c), per i quali non può fornire allo Stato membro la prova, giudicata soddisfacente dal medesimo, che non sono stati raffinati, salvo per cause eccezionali di forza maggiore.
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