Art. 9

Autorità competenti

In vigore dal 16 set 2009
Autorità competenti Gli Stati membri designano le autorità competenti responsabili di garantire il rispetto del presente regolamento. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali autorità competenti entro il 29 aprile 2010. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo a tali autorità. Gli Stati membri possono incaricare gli organismi già esistenti di agire come autorità competenti. Gli Stati membri prescrivono che le autorità competenti controllino efficacemente la conformità con il presente regolamento e adottino tutte le misure necessarie per garantire tale conformità.
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