Art. 8

Raggiungibilità per le operazioni di addebito diretto

In vigore dal 16 set 2009
Raggiungibilità per le operazioni di addebito diretto 1.   Un prestatore di servizi di pagamento di un pagatore raggiungibile per un’operazione nazionale di addebito diretto denominata in euro sul conto di pagamento di detto pagatore è raggiungibile, conformemente al sistema di addebito diretto, per le operazioni di addebito diretto denominate in euro disposte da un beneficiario mediante un prestatore di servizi di pagamento situato in qualsiasi Stato membro. 2.   Il paragrafo 1 si applica soltanto alle operazioni di addebito diretto disponibili per i consumatori nel quadro del sistema di addebito diretto. 3.   I prestatori di servizi di pagamento si conformano ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro il 1o novembre 2010. 4.   Fatto salvo il paragrafo 3, i prestatori di servizi di pagamento situati in uno Stato membro che non ha adottato l’euro come valuta si conformano ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 per le operazioni di addebito diretto denominate in euro entro il 1o novembre 2014. Tuttavia, se l’euro è introdotto come valuta in uno di tali Stati membri prima del 1o novembre 2013, il prestatore di servizi di pagamento situato in detto Stato membro si conforma ai requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 entro un anno dalla data dell’adesione dello Stato membro interessato alla zona euro.
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