Art. 10

Procedure di reclamo per presunte violazioni del presente regolamento

In vigore dal 16 set 2009
Procedure di reclamo per presunte violazioni del presente regolamento 1.   Gli Stati membri istituiscono procedure che consentono agli utilizzatori di servizi di pagamento e ad altre parti interessate di presentare reclami alle autorità competenti in relazione a presunte violazioni del presente regolamento da parte di prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri possono utilizzare o estendere le procedure esistenti. 2.   Se del caso e fatto salvo il diritto di presentare un reclamo dinanzi a un tribunale in conformità delle procedure previste dalla legislazione nazionale, le autorità competenti informano la parte che ha presentato un reclamo dell’esistenza delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali istituite conformemente all’.
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