Art. 12

Cooperazione transfrontaliera

In vigore dal 16 set 2009
Cooperazione transfrontaliera Le autorità competenti e gli organismi responsabili delle procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali dei vari Stati membri, di cui agli , cooperano attivamente e speditamente per risolvere le controversie transfrontaliere. Gli Stati membri provvedono affinché tale cooperazione abbia effettivamente luogo.
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