Art. 14
Applicazione alle valute diverse dall’euro
In vigore dal 16 set 2009
Applicazione alle valute diverse dall’euro
1. Uno Stato membro che non ha l’euro come valuta e che decide di estendere l’applicazione del presente regolamento, ad eccezione degli , alla propria valuta nazionale, ne informa la Commissione. Tale notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’estensione dell’applicazione del presente regolamento ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.
2. Uno Stato membro che non ha l’euro come valuta e che decide di estendere l’applicazione degli o 8 o di una qualsiasi combinazione di detti articoli alla propria valuta nazionale ne informa la Commissione. Tale notifica è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’estensione dell’applicazione degli o 8 ha effetto quattordici giorni dopo la suddetta pubblicazione.
3. Gli Stati membri che, il 29 ottobre 2009, si sono già conformati alla procedura di notifica di cui all’ del regolamento (CE) n. 2560/2001 non sono tenuti a presentare la notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:924:oj#art-14