Art. 6

Commissione interbancaria per le operazioni transfrontaliere di addebito diretto

In vigore dal 16 set 2009
Commissione interbancaria per le operazioni transfrontaliere di addebito diretto In assenza di un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, una commissione interbancaria multilaterale pari a 0,088 EUR, pagabile dal prestatore di servizi di pagamento del beneficiario al prestatore di servizi di pagamento del pagatore, si applica ad ogni operazione transfrontaliera di addebito diretto eseguita prima del 1o novembre 2012, salvo che una commissione interbancaria multilaterale inferiore sia stata concordata tra i prestatori di servizi di pagamento interessati.
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