Art. 7

Commissione interbancaria per le operazioni nazionali di addebito diretto

In vigore dal 16 set 2009
Commissione interbancaria per le operazioni nazionali di addebito diretto 1.   Fatti salvi i paragrafi 2 e 3, nei casi in cui si applica una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore, per un’operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1o novembre 2009, tale commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima del 1o novembre 2012. 2.   Qualora una commissione interbancaria multilaterale o altra remunerazione concordata sia ridotta o soppressa prima del 1o novembre 2012, tale riduzione o soppressione si applica a qualsiasi operazione nazionale di addebito diretto eseguita prima di tale data. 3.   Nel caso in cui sussiste un accordo bilaterale tra i prestatori di servizi di pagamento del beneficiario e del pagatore per un’operazione nazionale di addebito diretto, i paragrafi 1 e 2 non si applicano se tale operazione nazionale di addebito diretto sia stata eseguita prima del 1o novembre 2012.
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