Art. 4
Misure volte a facilitare l’automazione dei pagamenti
In vigore dal 16 set 2009
Misure volte a facilitare l’automazione dei pagamenti
1. Il prestatore di servizi di pagamento comunica, se applicabile, all’utilizzatore di servizi di pagamento il codice IBAN dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento.
Inoltre, se del caso, il prestatore di servizi di pagamento indica il codice IBAN dell’utilizzatore di servizi di pagamento e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento negli estratti conto o in un allegato di tali estratti.
Il prestatore di servizi di pagamento fornisce le informazioni richieste ai sensi del presente paragrafo all’utilizzatore di servizi di pagamento senza alcun addebito.
2. Tenendo conto, se del caso, della natura dell’operazione di pagamento in questione:
a)
nel caso di operazioni disposte dal pagatore, su richiesta il pagatore comunica al prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del beneficiario e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento;
b)
nel caso di operazioni disposte dal beneficiario, su richiesta il beneficiario comunica al prestatore di servizi di pagamento il codice IBAN del pagatore e il codice BIC del prestatore di servizi di pagamento.
3. Il prestatore di servizi di pagamento può applicare commissioni supplementari rispetto a quelle applicate ai sensi dell’, paragrafo 1, all’utilizzatore di servizi di pagamento se questi chiede al prestatore di servizi di pagamento di eseguire l’operazione di pagamento senza comunicare i codici IBAN e BIC in conformità del paragrafo 2 del presente articolo. Tali commissioni sono adeguate e corrispondenti ai costi. Esse sono concordate tra il prestatore di servizi di pagamento e l’utilizzatore di servizi di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento informa l’utilizzatore di servizi di pagamento dell’importo delle commissioni supplementari in tempo utile prima che l’utilizzatore di servizi di pagamento sia vincolato da un siffatto accordo.
4. Per qualsiasi fatturazione di beni e servizi nella Comunità, tenendo conto se del caso della natura dell’operazione di pagamento in questione, il fornitore di beni e servizi che accetta pagamenti coperti dal presente regolamento comunica ai suoi clienti il proprio codice IBAN e il codice BIC del suo prestatore di servizi di pagamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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