Art. 11
Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali
In vigore dal 16 set 2009
Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali
1. Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente regolamento tra gli utilizzatori di servizi di pagamento e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro il 29 aprile 2010. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo a tali organismi.
3. Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applica soltanto agli utilizzatori di servizi di pagamento che sono consumatori o microimprese. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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