Art. 11

Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali

In vigore dal 16 set 2009
Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali 1.   Gli Stati membri istituiscono procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali adeguate ed efficaci per la risoluzione delle controversie relative ai diritti e agli obblighi derivanti dal presente regolamento tra gli utilizzatori di servizi di pagamento e i loro prestatori di servizi di pagamento. A tal fine gli Stati membri designano organismi esistenti, se del caso, o istituiscono nuovi organismi. 2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il nome di tali organismi entro il 29 aprile 2010. Essi informano tempestivamente la Commissione di ogni cambiamento ulteriore relativo a tali organismi. 3.   Gli Stati membri possono stabilire che il presente articolo si applica soltanto agli utilizzatori di servizi di pagamento che sono consumatori o microimprese. In tal caso gli Stati membri ne informano la Commissione.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2009:924:oj#art-11

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedure di reclamo e di ricorso extragiudiziali (Art. 11 Regolamento (UE) 2009/924) — Testo vigente | Portale Normativo