Art. 3

Coerenza e cumulo del sostegno

In vigore dal 22 lug 2009
Coerenza e cumulo del sostegno 1.   Gli Stati membri garantiscono la coerenza tra: a) le misure di sostegno specifico e le misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno; b) le varie misure di sostegno specifico; c) le misure di sostegno specifico e le misure finanziate mediante aiuti di Stato. Gli Stati membri provvedono in particolare a che le misure di sostegno specifico non interferiscano con il corretto funzionamento delle misure attuate nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno o di altre misure finanziate mediante aiuti di Stato. 2.   Se nell'ambito di una misura di sostegno specifico il sostegno può essere erogato anche attraverso una misura attuata nell'ambito di altri strumenti comunitari di sostegno, oppure attraverso un'altra misura di sostegno specifico, gli Stati membri provvedono a che l'agricoltore possa beneficiare di un sostegno per una data operazione attraverso una sola di tali misure.
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