Art. 4
Condizioni applicabili alle misure di sostegno
In vigore dal 22 lug 2009
Condizioni applicabili alle misure di sostegno
1. Le misure specifiche di sostegno non compensano i costi sostenuti per l'osservanza di obblighi regolamentari, in particolare l'osservanza dei criteri di gestione obbligatori e dei requisiti per le buone condizioni economiche e ambientali, fissati rispettivamente negli allegati II e III del regolamento (CE) n. 73/2009, né di altri requisiti o norme di cui all'articolo 39, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1698/2005.
2. Le misure di sostegno specifico non finanziano imposte e tasse.
3. Gli Stati membri garantiscono la verificabilità e la controllabilità delle misure di sostegno specifico che attuano.
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