Art. 2
Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico
In vigore dal 22 lug 2009
Ammissibilità al beneficio delle misure di sostegno specifico
1. Gli Stati membri stabiliscono criteri di ammissibilità per le misure di sostegno specifico in conformità del quadro fissato nel regolamento (CE) n. 73/2009 e alle condizioni stabilite dal presente regolamento.
2. Gli Stati membri attuano il presente regolamento, in particolare il paragrafo 1, in base a criteri oggettivi e in modo da garantire la parità di trattamento tra gli agricoltori ed evitare distorsioni del mercato e della concorrenza.
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