Art. 1

Definizioni

In vigore dal 22 lug 2009
Definizioni Ai fini del presente regolamento si intende per: a) «misure di sostegno specifico», le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009, b) «altri strumenti comunitari di sostegno»: i) le misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (4), dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (5), dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (6), dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (7), dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (8) e dal regolamento (CE) n. 3/2008; nonché ii) le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (9), incluse le misure veterinarie e fitosanitarie.
Storico versioni

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