Art. 1
Definizioni
In vigore dal 22 lug 2009
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si intende per:
a)
«misure di sostegno specifico», le misure di attuazione del sostegno specifico di cui all'articolo 68, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 73/2009,
b)
«altri strumenti comunitari di sostegno»:
i)
le misure previste dal regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno dello sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (4), dal regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (5), dal regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari (6), dal regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (7), dal regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) (8) e dal regolamento (CE) n. 3/2008; nonché
ii)
le misure finanziate dal Fondo europeo agricolo di garanzia ai sensi dell' del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune (9), incluse le misure veterinarie e fitosanitarie.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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