Art. 5
Trasmissione di informazioni alla Commissione
In vigore dal 22 lug 2009
Trasmissione di informazioni alla Commissione
1. Gli Stati membri informano la Commissione delle misure di sostegno specifico che intendono applicare entro il 1o agosto dell'anno che precede il primo anno di applicazione di ogni misura.
Il contenuto delle informazioni da fornire è precisato nell'allegato I, parte A, tranne per le misure di sostegno specifico destinate a specifiche attività agricole che comportano benefici agroambientali aggiuntivi, il cui contenuto figura nella parte B dello stesso allegato.
2. Gli Stati membri informano la Commissione di ogni decisione adottata in conformità dell'articolo 136 del regolamento (CE) n. 73/2009 entro il 1o agosto 2009.
3. Gli Stati membri informano la Commissione ogni anno dei pagamenti concessi agli agricoltori, per misura e per settore, entro il 15 settembre dell'anno successivo all'anno per il quale è stato concesso il pagamento.
4. La relazione annuale che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione in applicazione dell'articolo 71 del regolamento (CE) n. 73/2009 è inviata entro il 15 settembre di ogni anno e contiene le informazioni elencate nell'allegato II del presente regolamento.
5. Entro il 1o ottobre 2012 gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione in merito alle misure di sostegno specifico attuate negli anni 2009, 2010 e 2011, al loro impatto sulle finalità previste e agli eventuali problemi incontrati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:639:oj#art-5