Art. 1
In vigore dal 22 lug 2009
Ai fini dell’applicazione del primo comma dell’, paragrafo 6 della direttiva 2002/53/CE e del primo comma dell’, paragrafo 6 della direttiva 2002/55/CE, il presente regolamento stabilisce le modalità d’applicazione di alcuni criteri indicati all’articolo 63 del regolamento (CE) n. 2100/94 per l’ammissibilità delle denominazioni varietali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:637:oj#art-1