Art. 3
In vigore dal 22 lug 2009
1. Si ritiene che una denominazione varietale causi difficoltà ai suoi utilizzatori per quanto riguarda il riconoscimento o la riproduzione nei seguenti casi:
a)
qualora sia costituita da una «denominazione di fantasia»:
i)
se consiste di una sola lettera;
ii)
se consiste di, o contiene come elemento separato, una serie di lettere che non formino una parola pronunciabile in una lingua ufficiale della Comunità; tuttavia, se tale serie è un’abbreviazione consueta, tale abbreviazione consueta è limitata ad un massimo di due gruppi contenenti ciascuno fino a tre caratteri, collocati a ciascun estremo della denominazione;
iii)
se contiene un numero, a meno che tale numero sia parte integrante della denominazione o indichi che la varietà rientra o rientrerà in una serie numerata di varietà apparentate per il metodo di ottenimento;
iv)
se consiste di più di tre termini o elementi, a meno che il concatenamento dei termini renda facile il riconoscimento o la riproduzione;
v)
se consiste di un termine o elemento eccessivamente lungo oppure contiene tale termine o elemento;
vi)
se contiene un segno d’interpunzione o altro simbolo, una combinazione di lettere maiuscole e minuscole (salvo il caso in cui la prima lettera è maiuscola e il resto della denominazione è in lettere minuscole), un deponente, un esponente o un disegno;
b)
qualora sia costituita da un «codice»:
i)
se consiste soltanto di una o più cifre, tranne qualora si tratti di linee ottenute da inincroci o di analoghi tipi varietali specifici;
ii)
se consiste di una sola lettera;
iii)
se contiene più di dieci lettere, oppure lettere e numeri;
iv)
se contiene più di quattro gruppi diversi di una lettera o più lettere e di una cifra o di più cifre;
v)
se contiene un segno d’interpunzione o altro simbolo, un deponente, un esponente o un disegno.
2. Nel presentare la proposta di una denominazione varietale il richiedente è tenuto a dichiarare se la denominazione proposta è in forma di «denominazione di fantasia» o di «codice».
3. Qualora il richiedente non dichiari la forma della denominazione proposta, questa verrà considerata come una «denominazione di fantasia».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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