Art. 6
In vigore dal 22 lug 2009
Si ritiene che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se:
a)
desta la falsa impressione che la varietà abbia caratteristiche o un valore particolari;
b)
desta la falsa impressione che la varietà sia apparentata od ottenuta da un’altra varietà specifica;
c)
faccia riferimento a una caratteristica o un valore particolare in modo tale da destare la falsa impressione che solo quella varietà possieda tale caratteristica o valore, mentre altre varietà della stessa specie possono presentare la stessa caratteristica o lo stesso valore;
d)
suggerisce, in base all’analogia con un marchio ben conosciuto ma che non è un marchio registrato o una denominazione varietale registrata, che si tratta di un’altra varietà o desta un’impressione erronea sull’identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore;
e)
consiste dei seguenti termini o li contiene:
i)
comparativi o superlativi;
ii)
la denominazione botanica o comune di una specie del gruppo delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi al quale appartiene la varietà;
iii)
il nome di una persona fisica o giuridica, oppure un riferimento a tale persona, che desti un’impressione erronea sull’identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore;
f)
comprende un nome geografico che potrebbe fuorviare il pubblico riguardo alle caratteristiche o al valore della varietà.
Storico versioni
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