Art. 6

In vigore dal 22 lug 2009
Si ritiene che una denominazione varietale possa indurre in errore o creare confusione se: a) desta la falsa impressione che la varietà abbia caratteristiche o un valore particolari; b) desta la falsa impressione che la varietà sia apparentata od ottenuta da un’altra varietà specifica; c) faccia riferimento a una caratteristica o un valore particolare in modo tale da destare la falsa impressione che solo quella varietà possieda tale caratteristica o valore, mentre altre varietà della stessa specie possono presentare la stessa caratteristica o lo stesso valore; d) suggerisce, in base all’analogia con un marchio ben conosciuto ma che non è un marchio registrato o una denominazione varietale registrata, che si tratta di un’altra varietà o desta un’impressione erronea sull’identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore; e) consiste dei seguenti termini o li contiene: i) comparativi o superlativi; ii) la denominazione botanica o comune di una specie del gruppo delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi al quale appartiene la varietà; iii) il nome di una persona fisica o giuridica, oppure un riferimento a tale persona, che desti un’impressione erronea sull’identità del richiedente, della persona responsabile del mantenimento della varietà o del costitutore; f) comprende un nome geografico che potrebbe fuorviare il pubblico riguardo alle caratteristiche o al valore della varietà.
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