Art. 9

In vigore dal 22 lug 2009
1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 2.   Il presente regolamento non si applica alle denominazioni varietali che il richiedente ha proposto per approvazione all’autorità competente anteriormente al 25 maggio 2000.
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