Art. 4
In vigore dal 22 lug 2009
Per valutare se una denominazione sia identica o possa essere confusa con la denominazione di un’altra varietà si applicano le seguenti disposizioni:
a)
con l’espressione «possa essere confusa con» si intende fare riferimento, tra l’altro, a una denominazione varietale differente per una sola lettera o per gli accenti sulle lettere rispetto alla denominazione varietale di una varietà di una specie apparentata, che sia stata ufficialmente ammessa alla commercializzazione nella Comunità, nello Spazio economico europeo o in una parte contraente della Convenzione internazionale per la protezione delle novità vegetali (UPOV) o che sia oggetto di una privativa per ritrovati vegetali in tali territori. Tuttavia, non viene considerata atta a generare confusione la differenza di una sola lettera in un’abbreviazione consueta che costituisce entità separata della denominazione varietale. Inoltre, non viene considerata atta a generare confusione la differenza di una lettera la cui evidenza sia tale da rendere la denominazione chiaramente distinta da denominazioni varietali già registrate. Differenze di due o più lettere non sono considerate atte a generare confusione, tranne nel caso in cui vi sia un semplice cambiamento di posto di due lettere. La differenza di una cifra tra due numeri (ove sia ammissibile la presenza di un numero in una denominazione di fantasia) non è da considerarsi atta a generare confusione.
Fatto salvo l’, il primo comma non si applica a una denominazione varietale in forma di codice qualora si presenti sotto forma di codice anche la denominazione varietale di riferimento. Ove tra due codici vi sia una differenza di un solo carattere, una sola lettera o un solo numero, tale differenza è da considerarsi atta a consentire di distinguere i due codici in modo soddisfacente. In sede di raffronto tra denominazioni sotto forma di codice, vanno ignorati gli spazi vuoti;
b)
il significato di «specie apparentata» è quello indicato nell’ allegato I;
c)
per «varietà non più esistente» si intende una varietà non più commercializzata;
d)
per «registro ufficiale delle varietà vegetali» si intende il Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole o delle specie di ortaggi oppure un registro compilato e tenuto dall’Ufficio comunitario delle varietà vegetali o da un organismo ufficiale degli Stati membri della Comunità o dello Spazio economico europeo o di una parte contraente dell’UPOV;
e)
per «una varietà la cui denominazione non abbia assunto alcun significato particolare» si intende una varietà la cui denominazione è stata iscritta in un registro ufficiale delle varietà vegetali ed ha quindi acquistato un significato particolare, ma ha perso tale significato al termine di un periodo di dieci anni successivo alla soppressione dal registro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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