Art. 7

Compiti in relazione alle autorità nazionali di regolamentazione

In vigore dal 13 lug 2009
Compiti in relazione alle autorità nazionali di regolamentazione 1.   L’Agenzia adotta decisioni individuali su questioni tecniche quando tali decisioni sono previste dalla direttiva 2009/72/CE, dalla direttiva 2009/73/CE, dal regolamento (CE) n. 714/2009 o dal regolamento (CE) n. 715/2009. 2.   L’Agenzia può, coerentemente con il suo programma di lavoro o su richiesta della Commissione europea, formulare raccomandazioni finalizzate ad assistere le autorità di regolamentazione e gli attori del mercato nello scambio di buone prassi. 3.   L’Agenzia fornisce un quadro entro il quale le autorità nazionali di regolamentazione possono cooperare. Promuove la cooperazione fra le autorità nazionali di regolamentazione e fra le autorità di regolamentazione a livello regionale e comunitario e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni. Quando l’Agenzia ritiene che siano necessarie norme vincolanti relative alla suddetta cooperazione, presenta le opportune raccomandazioni alla Commissione. 4.   L’Agenzia può esprimere un parere, sulla base di dati oggettivi, su richiesta di una autorità nazionale di regolamentazione o su richiesta della Commissione, concernente la conformità di una decisione, presa da una autorità di regolamentazione, agli orientamenti di cui alla direttiva 2009/72/CE, alla direttiva 2009/73/CE, al regolamento (CE) n. 714/2009 o al regolamento (CE) n. 715/2009 o ad altre pertinenti disposizioni dei suddetti direttive o regolamenti. 5.   Se un’autorità nazionale di regolamentazione non si conforma al parere dell’Agenzia di cui al paragrafo 4 entro quattro mesi dal giorno di ricezione, l’Agenzia informa la Commissione e lo Stato membro in questione. 6.   Quando un’autorità nazionale di regolamentazione incontra delle difficoltà, in un caso specifico, per quanto riguarda l’applicazione degli orientamenti di cui alla direttiva, 2009/72/CE, alla direttiva 2009/73/CE, al regolamento (CE) n. 714/2009 o al regolamento (CE) n. 715/2009, può chiedere un parere all’Agenzia. Dopo aver consultato la Commissione, l’Agenzia esprime il proprio parere entro tre mesi dalla ricezione della richiesta. 7.   L’Agenzia decide in merito alle condizioni di accesso alle infrastrutture dell’energia elettrica e del gas che collegano o potrebbero collegare almeno due Stati membri, e di sicurezza operativa delle stesse (infrastrutture transfrontaliere), a norma dell’.
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