Art. 9
Altri compiti
In vigore dal 13 lug 2009
Altri compiti
1. L’Agenzia può decidere sulle deroghe, come prevede l’, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 714/2009. L’Agenzia può inoltre decidere sulle deroghe come prevede l’articolo 36, paragrafo 4, della direttiva 2009/73/CE, quando l’infrastruttura in questione si trova sul territorio di più Stati membri.
2. L’Agenzia presenta un parere, su richiesta della Commissione, conformemente all’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009.
All’Agenzia possono, in condizioni chiaramente definite dalla Commissione negli orientamenti adottati ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 714/2009, o dell’ del regolamento (CE) n. 715/2009 e su questioni relative all’obiettivo per il quale è stata istituita, essere affidati compiti supplementari che non prevedono poteri decisionali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:713:oj#art-9