Art. 8
Compiti relativi alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse
In vigore dal 13 lug 2009
Compiti relativi alle condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse
1. Per le infrastrutture transfrontaliere l’Agenzia decide in merito alle questioni di regolamentazione che sono di competenza delle autorità nazionali di regolamentazione, comprese, se del caso, le condizioni di accesso e di sicurezza operativa, soltanto:
a)
se le competenti autorità nazionali di regolamentazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui è stata adita l’ultima delle suddette autorità; oppure
b)
su richiesta congiunta delle competenti autorità nazionali di regolamentazione.
Le competenti autorità di regolamentazione possono richiedere congiuntamente che il periodo di cui alla lettera a) sia esteso per un periodo fino a sei mesi.
Per mettere a punto la decisione l’Agenzia consulta le autorità nazionali di regolamentazione e i gestori dei sistemi di trasmissione interessati e viene informata in merito alle proposte e osservazioni di tutti i gestori dei sistemi di trasmissione interessati.
2. Le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere includono:
a)
la procedura di assegnazione della capacità;
b)
i tempi di assegnazione;
c)
la condivisione delle entrate derivanti dalla congestione; e
d)
l’imposizione di corrispettivi agli utenti dell’infrastruttura di cui all’, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (CE) n. 714/2009 o all’articolo 36, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2009/73/CE.
3. Se un caso le è stato sottoposto ai sensi del paragrafo 1, l’Agenzia:
a)
emana una decisione entro un periodo di sei mesi dal giorno in cui le è stato sottoposto; e
b)
può, se necessario, prendere una decisione provvisoria per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti o la sicurezza operativa dell’infrastruttura in questione.
4. La Commissione può adottare orientamenti sulle situazioni in cui l’Agenzia acquista la competenza a decidere le condizioni di accesso alle infrastrutture transfrontaliere e di sicurezza operativa delle stesse. Tali misure, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento.
5. Se le questioni di regolamentazione di cui al paragrafo 1 riguardano anche le esenzioni ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’articolo 36 della direttiva 2009/73/CE, i termini di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con i termini di cui alle suddette disposizioni.
Storico versioni
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