Art. 6

Compiti relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione

In vigore dal 13 lug 2009
Compiti relativi alla cooperazione dei gestori dei sistemi di trasmissione 1.   L’Agenzia presenta un parere alla Commissione in merito al progetto di statuto, all’elenco dei membri e al progetto di regolamento interno della REGST dell’energia elettrica a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009 e su quelli della REGST del gas a norma dell’, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 715/2009. 2.   L’Agenzia controlla l’esecuzione dei compiti da parte della REGST dell’energia elettrica, in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 714/2009 e della REGST del gas, in conformità dell’ del regolamento (CE) n. 715/2009. 3.   L’Agenzia presenta un parere: a) alla REGST dell’energia elettrica, a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009 e alla REGST del gas, a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 sui codici di rete; e b) alla REGST dell’energia elettrica, a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 714/2009, e alla REGST del gas, a norma dell’, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 715/2009, sul progetto di programma di lavoro annuale e sul progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario e altri documenti pertinenti di cui all’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 714/2009, e l’, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 715/2009, tenendo conto degli obiettivi di non discriminazione, dell’effettiva concorrenza e del funzionamento efficace e sicuro dei mercati interni dell’energia elettrica e del gas naturale. 4.   L’Agenzia, sulla base di dati oggettivi, presenta un parere debitamente motivato al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione e delle raccomandazioni alla REGST dell’energia elettrica e alla REGST del gas quando ritiene che il progetto di programma di lavoro annuale o il progetto di piano di sviluppo della rete a livello comunitario che le sono stati presentati a norma dell’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell’, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (CE) 715/2009, non contribuiscano ad un trattamento non discriminatorio, ad una concorrenza effettiva e al funzionamento efficace del mercato o ad un’interconnessione transfrontaliera di livello sufficiente cui possono accedere parti terze o non sono conformi alle pertinenti disposizioni della direttiva 2009/72/CE e del regolamento (CE) n. 714/2009 o alle disposizioni della direttiva 2009/73/CE e del regolamento (CE) n. 715/2009. L’Agenzia partecipa allo sviluppo di codici di rete, ai sensi dell’ del regolamento (CE) n. 714/2009, e dell’ del regolamento (CE) n. 715/2009. L’Agenzia presenta alla Commissione un orientamento quadro non vincolante qualora richiesto a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009, o dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009. L’Agenzia riesamina l’orientamento quadro non vincolante e lo sottopone nuovamente alla Commissione qualora richiesto a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 715/2009. L’Agenzia presenta un parere motivato alla REGST dell’energia elettrica o alla REGST del gas sul codice di rete a norma dell’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 715/2009. L’Agenzia presenta alla Commissione il codice di rete e può raccomandarne l’adozione a norma dell’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 715/2009. L’Agenzia elabora e presenta alla Commissione un progetto di codice di rete qualora richiesto a norma dell’, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 714/2009, o dell’, paragrafo 10, del regolamento (CE) n. 715/2009. 5.   L’Agenzia presenta alla Commissione un parere debitamente motivato, a norma dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 715/2009, qualora la REGST dell’energia elettrica e la REGST del gas non abbiano attuato un codice di rete elaborato a norma dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 714/2009 o dell’, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 715/2009 o un codice di rete che è stato stabilito a norma dell’, paragrafi da 1 a 10, di tali regolamenti, ma non è stato adottato dalla Commissione a norma dell’, paragrafo 11, dei regolamenti stessi. 6.   L’Agenzia controlla e analizza l’attuazione dei codici di rete e degli orientamenti adottati dalla Commissione, a norma dell’, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 714/2009 e all’, paragrafo 11, del regolamento (CE) n. 715/2009 e il loro effetto sull’armonizzazione delle regole applicabili volte a facilitare l’integrazione del mercato e sulla non discriminazione, l’effettiva concorrenza e il funzionamento efficace del mercato, e riferisce alla Commissione al riguardo. 7.   L’Agenzia controlla i progressi registrati nella realizzazione di progetti volti a creare nuove capacità di interconnessione. 8.   L’Agenzia controlla l’attuazione dei piani di sviluppo della rete a livello comunitario. Se individua incongruenze tra il piano e la sua attuazione, individua i motivi di tali incongruenze e formula raccomandazioni ai gestori dei sistemi di trasmissione interessati e alle autorità nazionali di regolamentazione o ad altri organismi competenti interessati al fine di attuare gli investimenti in conformità ai piani di sviluppo della rete a livello comunitario. 9.   L’Agenzia controlla la cooperazione regionale dei gestori dei sistemi di trasmissione o di trasporto di cui all’ del regolamento (CE) n. 714/2009 e dell’ del regolamento (CE) n. 715/2009 e tiene debitamente conto dei risultati di tale cooperazione nel formulare pareri, raccomandazioni e decisioni.
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