Art. 5

Compiti generali

In vigore dal 13 lug 2009
Compiti generali L’Agenzia, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione o di sua iniziativa, può presentare un parere o una raccomandazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione su una qualsiasi delle questioni connesse allo scopo per il quale è stata istituita.
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