Art. 18

Commissione dei ricorsi

In vigore dal 13 lug 2009
Commissione dei ricorsi 1.   La commissione dei ricorsi è composta da sei membri e da sei supplenti selezionati fra gli alti funzionari ancora in carica o fuori servizio delle autorità nazionali di regolamentazione, delle autorità sulla concorrenza o di altre istituzioni nazionali o comunitarie con un’esperienza pertinente nel settore dell’energia. La commissione dei ricorsi nomina il suo presidente. Le decisioni della commissione dei ricorsi sono adottate con una maggioranza qualificata di almeno quattro dei suoi sei membri. La commissione dei ricorsi si riunisce quando è necessario. 2.   I membri della commissione dei ricorsi sono formalmente nominati dal consiglio di amministrazione, su proposta della Commissione, in seguito ad un invito pubblico a manifestare interesse e previa consultazione del comitato dei regolatori. 3.   Il mandato dei membri della commissione dei ricorsi è di cinque anni. Tale mandato è rinnovabile. I membri della commissione dei ricorsi sono indipendenti nelle loro decisioni. Essi non sono vincolati da alcuna istruzione. Essi non esercitano altre funzioni in seno all’Agenzia, nel suo consiglio di amministrazione o nel suo comitato dei regolatori. Durante il loro mandato i membri della commissione dei ricorsi possono essere esonerati dalle loro funzioni solo per gravi motivi e se il consiglio di amministrazione decide in tal senso, previo parere del comitato dei regolatori. 4.   I membri della commissione dei ricorsi non prendono parte a un procedimento di ricorso in atto in caso di conflitto di interessi, se vi hanno precedentemente preso parte come rappresentanti di una delle parti, o se sono intervenuti nell’adozione della decisione oggetto del ricorso. 5.   Un membro della commissione dei ricorsi informa la commissione se, per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 o per qualsivoglia altro motivo, ritiene di non poter partecipare alla procedura di ricorso. Una delle parti del procedimento può ricusare un membro della commissione dei ricorsi per uno dei motivi di cui al paragrafo 4 ovvero per sospetta parzialità. Tale ricusazione non ammessa se si fonda sulla nazionalità dei membri o quando una delle parti nella procedura di ricorso, pur essendo a conoscenza dell’esistenza di un motivo di ricusazione, abbia compiuto atti procedurali nella procedura di ricorso diversi dalla ricusazione della composizione della commissione dei ricorsi. 6.   La commissione dei ricorsi decide quali provvedimenti debbano essere adottati nei casi di cui ai paragrafi 4 e 5 senza la partecipazione del membro interessato. Ai fini della decisione, il membro interessato è sostituito alla commissione dei ricorsi dal suo supplente. Se quest’ultimo si trova in una situazione simile a quella del membro, il presidente designa un sostituto fra i supplenti disponibili. 7.   I membri della commissione dei ricorsi si impegnano ad agire in modo indipendente nell’interesse pubblico. A tal fine essi rendono una dichiarazione scritta d’impegno e una dichiarazione scritta d’interessi con la quale indicano l’assenza di interessi che possano essere considerati contrastanti con la loro indipendenza o interessi diretti o indiretti che possano essere considerati tali. Tali dichiarazioni sono rese pubbliche ogni anno.
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