Art. 8

Autorizzazione a concludere l’accordo

In vigore dal 13 lug 2009
Autorizzazione a concludere l’accordo 1.   Prima di firmare un accordo negoziato, lo Stato membro interessato notifica alla Commissione l’esito dei negoziati e le trasmette il testo dell’accordo. 2.   Al ricevimento di tale notifica, la Commissione valuta se l’accordo negoziato: a) soddisfa la condizione di cui all’, paragrafo 2, lettera b); b) soddisfa la condizione di cui all’, paragrafo 2, lettera c), qualora sussistano nuove ed eccezionali circostanze in relazione a detta condizione; e c) rispetta il requisito di cui all’, paragrafo 2. 3.   Se l’accordo negoziato rispetta le condizioni e i requisiti di cui al paragrafo 2, la Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro autorizzandolo a concludere tale accordo.
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