Art. 5
Autorizzazione ad avviare negoziati formali
In vigore dal 13 lug 2009
Autorizzazione ad avviare negoziati formali
1. Se l’accordo previsto soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 2, la Commissione, entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’, adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro autorizzandolo ad avviare i negoziati formali relativi a tale accordo.
Se necessario, la Commissione può proporre direttive di negoziato e chiedere che nell’accordo previsto siano inserite clausole particolari.
2. L’accordo previsto contempla una clausola che prevede:
a)
la denuncia totale o parziale dell’accordo nell’eventualità in cui sia concluso tra la Comunità o la Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e il medesimo paese terzo, dall’altro, un accordo successivo avente ad oggetto la stessa materia; o
b)
la sostituzione diretta delle pertinenti disposizioni dell’accordo con le disposizioni di un accordo successivo avente ad oggetto la stessa materia concluso tra la Comunità o la Comunità ed i suoi Stati membri, da un lato, e il medesimo paese terzo, dall’altro.
La clausola di cui al primo comma, lettera a), dovrebbe essere formulata secondo il modello seguente: «(nome/i dello Stato membro o degli Stati membri) denuncia/denunciano il presente accordo, in tutto o in parte, se e quando la Comunità europea o la Comunità europea ed i suoi Stati membri concludono un accordo con (nome/i del paese terzo o dei paesi terzi) concernente le stesse questioni di giustizia civile disciplinate dal presente accordo».
La clausola di cui al primo comma, lettera b), dovrebbe essere formulata secondo il modello seguente: «Il presente accordo o alcune disposizioni del presente accordo cessa/cessano di essere applicabile/i relativamente alle questioni disciplinate da un accordo tra la Comunità europea o la Comunità europea ed i suoi Stati membri, da un lato, e (nome/i del paese terzo o dei paesi terzi), dall’altro, alla data di entrata in vigore di tale accordo».
Storico versioni
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