Art. 4
Valutazione della Commissione
In vigore dal 13 lug 2009
Valutazione della Commissione
1. Ricevuta la notifica di cui all’, la Commissione valuta se lo Stato membro può avviare negoziati formali.
2. Nell’ambito di tale valutazione, la Commissione stabilisce anzitutto se sia specificamente previsto nei ventiquattro mesi successivi un pertinente mandato di negoziazione ai fini della conclusione di un accordo comunitario con il paese terzo interessato. In caso negativo, la Commissione valuta se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
a)
lo Stato membro interessato ha fornito informazioni con cui rende noto di avere un interesse specifico a concludere l’accordo, a motivo dei rapporti economici, geografici, culturali, storici, sociali o politici che lo legano al paese terzo interessato;
b)
sulla scorta delle informazioni fornite dallo Stato membro, l’accordo previsto non sembra rendere inefficace il diritto comunitario, né pregiudicare il corretto funzionamento del sistema istituito da tale diritto; e
c)
l’accordo previsto non pregiudicherebbe l’oggetto e la finalità della politica delle relazioni esterne della Comunità, da quest’ultima definita.
3. Se le informazioni fornite dallo Stato membro non sono sufficienti ai fini della valutazione, la Commissione può richiedere informazioni supplementari.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2009:662:oj#art-4