Art. 2
Definizioni
In vigore dal 13 lug 2009
Definizioni
1. Ai fini del presente regolamento, per «accordo» si intende:
a)
un accordo bilaterale tra uno Stato membro e un paese terzo;
b)
un accordo regionale concluso tra un numero limitato di Stati membri e un numero limitato di paesi terzi confinanti con tali Stati membri che è inteso a risolvere situazioni locali e non è aperto all’adesione di altri Stati.
2. Nel contesto degli accordi regionali di cui al paragrafo 1, lettera b), ogni riferimento nel presente regolamento ad uno Stato membro o a un paese terzo si intende rispettivamente come riferimento agli Stati membri o ai paesi terzi interessati.
Storico versioni
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