Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 13 lug 2009
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce una procedura diretta ad autorizzare uno Stato membro a modificare un accordo esistente o a negoziare e concludere un nuovo accordo con un paese terzo, nel rispetto delle condizioni stabilite dal presente regolamento. Tale procedura non pregiudica le rispettive competenze della Comunità e degli Stati membri. 2.   Il presente regolamento si applica agli accordi riguardanti particolari materie e rientranti, in tutto o in parte, nell’ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) (4) e del regolamento (CE) n. 864/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 luglio 2007, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (Roma II) (5). 3.   Il presente regolamento non si applica se la Comunità ha già concluso un accordo avente ad oggetto la stessa materia con il paese terzo interessato.
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Oggetto e ambito di applicazione (Art. 1 Regolamento (UE) 2009/662) — Testo vigente | Portale Normativo