Art. 7

Partecipazione della Commissione ai negoziati

In vigore dal 13 lug 2009
Partecipazione della Commissione ai negoziati La Commissione può partecipare ai negoziati tra lo Stato membro e il paese terzo in qualità di osservatore per quanto attiene alle materie che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento. Se la Commissione non partecipa in qualità di osservatore, essa è tenuta al corrente dei progressi e dei risultati nelle varie fasi dei negoziati.
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