Art. 9

Rifiuto di autorizzare la conclusione dell’accordo

In vigore dal 13 lug 2009
Rifiuto di autorizzare la conclusione dell’accordo 1.   Se, in base alla valutazione di cui all’, paragrafo 2, la Commissione non intende autorizzare la conclusione dell’accordo negoziato, essa fornisce un parere allo Stato membro interessato, nonché al Parlamento europeo e al Consiglio entro novanta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’, paragrafo 1. 2.   Entro trenta giorni dal ricevimento del parere della Commissione, lo Stato membro interessato può chiedere alla Commissione di avviare una discussione con essa al fine di pervenire ad una soluzione. 3.   Se lo Stato membro interessato non chiede alla Commissione di avviare una discussione entro il termine stabilito al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro centotrenta giorni dal ricevimento della notifica di cui all’, paragrafo 1. 4.   Nell’eventualità della discussione di cui al paragrafo 2, la Commissione adotta una decisione motivata in merito alla domanda dello Stato membro entro trenta giorni dalla chiusura della discussione. 5.   La Commissione notifica la sua decisione al Parlamento europeo e al Consiglio entro trenta giorni dall’adozione della stessa.
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