Art. 7

Requisiti specifici per i veicoli delle categorie M2 ed M3

In vigore dal 13 lug 2009
Requisiti specifici per i veicoli delle categorie M2 ed M3 1.   Oltre ai requisiti di cui agli e le relative misure di attuazione, i veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3 rispettano anche quelli di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e alle relative misure di attuazione. 2.   La capacità di carico di un veicolo, comprendente passeggeri a sedere, in piedi e utenti di sedie a rotelle, è adeguata alla massa, dimensione e forma del veicolo. 3.   Le carrozzerie dei veicoli sono progettate e costruite in modo tale da permettere che questi funzionino in modo sicuro e continuo, anche a pieno carico. Dovrà essere possibile entrare e uscire dal veicolo in tutta sicurezza, soprattutto in caso di emergenza. 4.   I veicoli della classe I sono accessibili alle persone a mobilità ridotta come gli utenti di sedie a rotelle. 5.   I materiali usati per gli interni delle carrozzerie degli autobus evitano per quanto possibile, o almeno ritardano, le fiamme per consentire agli occupanti di evacuare il veicolo in caso di incendio.
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