Art. 6
Requisiti specifici concernenti taluni veicoli appartenenti alle categorie N e O
In vigore dal 13 lug 2009
Requisiti specifici concernenti taluni veicoli appartenenti alle categorie N e O
1. I veicoli appartenenti alle categorie N e O rispettano eventualmente, oltre ai requisiti di cui agli e alle relative misure di attuazione, anche i requisiti di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e alle relative misure di attuazione.
2. I veicoli appartenenti alle categorie N2 ed N3 sono costruiti in modo da garantire che, in caso di urto frontale con un altro veicolo, i rischi di lesioni per gli occupanti del veicolo siano ridotti al minimo.
3. I veicoli appartenenti alle categorie N2, N3, O3 e O4 sono costruiti in modo da garantire che, in caso urto laterale provocato da un utente della strada non protetto, i rischi di lesioni per quest’ultimo siano ridotti al minimo.
4. La cabina del veicolo o lo spazio per il conducente e i passeggeri sono sufficientemente robusti da proteggere gli occupanti in caso di urto o di ribaltamento, tenendo conto del regolamento UNECE n. 29.
5. I veicoli appartenenti alle categorie N2, N3, O3 e O4 sono costruiti in modo da ridurre al minimo l’effetto degli spruzzi del veicolo sulla visibilità per i conducenti degli altri veicoli.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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