Art. 4

Obblighi generali

In vigore dal 13 lug 2009
Obblighi generali 1.   I costruttori dimostrano che tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità sono stati omologati ai sensi del presente regolamento e delle relative misure d’attuazione. 2.   I costruttori possono scegliere di presentare la domanda di omologazione per quanto riguarda tutti i sistemi e il montaggio di tutti i componenti e le entità tecniche coperti dal presente regolamento oppure di omologazione per quanto riguarda uno o più sistemi e il montaggio di uno o più componenti o di una o più entità tecniche coperti dal presente regolamento. Un’omologazione ai sensi dei regolamenti UNECE elencati all’allegato IV è considerata un’omologazione CE ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione. 3.   I costruttori devono dimostrare che tutti i nuovi sistemi, i componenti e le entità tecniche, venduti o messi in servizio nella Comunità, sono omologati ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.
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Obblighi generali (Art. 4 Regolamento (UE) 2009/661) — Testo vigente | Portale Normativo