Art. 4
Obblighi generali
In vigore dal 13 lug 2009
Obblighi generali
1. I costruttori dimostrano che tutti i veicoli nuovi venduti, immatricolati o messi in servizio nella Comunità sono stati omologati ai sensi del presente regolamento e delle relative misure d’attuazione.
2. I costruttori possono scegliere di presentare la domanda di omologazione per quanto riguarda tutti i sistemi e il montaggio di tutti i componenti e le entità tecniche coperti dal presente regolamento oppure di omologazione per quanto riguarda uno o più sistemi e il montaggio di uno o più componenti o di una o più entità tecniche coperti dal presente regolamento. Un’omologazione ai sensi dei regolamenti UNECE elencati all’allegato IV è considerata un’omologazione CE ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.
3. I costruttori devono dimostrare che tutti i nuovi sistemi, i componenti e le entità tecniche, venduti o messi in servizio nella Comunità, sono omologati ai sensi del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.
Storico versioni
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