Art. 2

Ambito d’applicazione

In vigore dal 13 lug 2009
Ambito d’applicazione Il presente regolamento si applica ai veicoli delle categorie M, N e O, nonché ai relativi sistemi, componenti ed entità tecniche, definiti nella parte A dell’allegato II della direttiva 2007/46/CE, tenuto conto delle disposizioni degli articoli da 5 a 12 del presente regolamento.
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