Art. 5
Requisiti generali e prove
In vigore dal 13 lug 2009
Requisiti generali e prove
1. I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per gli occupanti del veicolo e per gli altri utenti della strada.
2. I costruttori garantiscono che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche soddisfino i requisiti pertinenti fissati dal presente regolamento e dalle relative misure di attuazione, comprese le prescrizioni relative:
a)
all’integrità della struttura del veicolo, che comprende le prove d’urto;
b)
ai sistemi che coadiuvano il conducente nel controllo del veicolo, tra cui lo sterzo, i freni e i sistemi elettronici di controllo della stabilità;
c)
ai sistemi destinati a informare il conducente, in modo acustico o visivo, sullo stato del veicolo e della zona circostante e comprendenti vetrature, specchi e sistemi d’informazione del conducente;
d)
ai sistemi di illuminazione del veicolo;
e)
alla protezione degli occupanti del veicolo, che comprende finiture interne, poggiatesta, cinture di sicurezza, ancoraggi «ISOfix» o sistemi di ritenuta per bambini già montati di serie e porte del veicolo;
f)
alla parte esterna del veicolo e agli accessori;
g)
alla compatibilità elettromagnetica;
h)
ai dispositivi di segnalazione acustica;
i)
agli impianti di riscaldamento;
j)
al/ai dispositivo/i di protezione contro un impiego non autorizzato;
k)
ai sistemi di identificazione del veicolo;
l)
alle masse e dimensioni;
m)
alla sicurezza elettrica;
n)
agli indicatori di cambio di marcia.
3. I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle unità tecniche destinati a tali veicoli, come specificato all’allegato I.
Storico versioni
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