Art. 5

Requisiti generali e prove

In vigore dal 13 lug 2009
Requisiti generali e prove 1.   I costruttori garantiscono che i veicoli siano progettati, costruiti e assemblati in modo da ridurre al minimo i rischi di lesioni per gli occupanti del veicolo e per gli altri utenti della strada. 2.   I costruttori garantiscono che i veicoli, i sistemi, i componenti e le entità tecniche soddisfino i requisiti pertinenti fissati dal presente regolamento e dalle relative misure di attuazione, comprese le prescrizioni relative: a) all’integrità della struttura del veicolo, che comprende le prove d’urto; b) ai sistemi che coadiuvano il conducente nel controllo del veicolo, tra cui lo sterzo, i freni e i sistemi elettronici di controllo della stabilità; c) ai sistemi destinati a informare il conducente, in modo acustico o visivo, sullo stato del veicolo e della zona circostante e comprendenti vetrature, specchi e sistemi d’informazione del conducente; d) ai sistemi di illuminazione del veicolo; e) alla protezione degli occupanti del veicolo, che comprende finiture interne, poggiatesta, cinture di sicurezza, ancoraggi «ISOfix» o sistemi di ritenuta per bambini già montati di serie e porte del veicolo; f) alla parte esterna del veicolo e agli accessori; g) alla compatibilità elettromagnetica; h) ai dispositivi di segnalazione acustica; i) agli impianti di riscaldamento; j) al/ai dispositivo/i di protezione contro un impiego non autorizzato; k) ai sistemi di identificazione del veicolo; l) alle masse e dimensioni; m) alla sicurezza elettrica; n) agli indicatori di cambio di marcia. 3.   I requisiti di cui ai paragrafi 1 e 2 si applicano ai veicoli, ai sistemi, ai componenti e alle unità tecniche destinati a tali veicoli, come specificato all’allegato I.
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