Art. 8
Classificazione degli pneumatici
In vigore dal 13 lug 2009
Classificazione degli pneumatici
1. Gli pneumatici sono classificati nel modo seguente:
a) classe C1— pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M1, N1, O1 e O2;
b) classe C2— pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M2, M3, N, O3 e O4 con indice di capacità di carico, montaggio singolo ≤ 121 e codice di velocità ≥«N»;
c) classe C3— pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M2, M3, N, O3 e O4 con uno dei seguenti indici di capacità di carico:
i)
indice capacità di carico, montaggio singolo ≤ 121 e codice di velocità ≤ «M»;
ii)
indice capacità di carico, montaggio singolo ≥ 122.
Uno pneumatico può essere classificato in più classi se rispetta tutti i requisiti di ciascuna delle classi nelle quali è classificato.
2. Si applica l’elenco degli indici di capacità di carico e delle relative masse contenuto nei regolamenti UNECE n. 30 e n. 54.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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