Art. 8

Classificazione degli pneumatici

In vigore dal 13 lug 2009
Classificazione degli pneumatici 1.   Gli pneumatici sono classificati nel modo seguente: a)   classe C1— pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M1, N1, O1 e O2; b)   classe C2— pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M2, M3, N, O3 e O4 con indice di capacità di carico, montaggio singolo ≤ 121 e codice di velocità ≥«N»; c)   classe C3— pneumatici progettati principalmente per i veicoli delle categorie M2, M3, N, O3 e O4 con uno dei seguenti indici di capacità di carico: i) indice capacità di carico, montaggio singolo ≤ 121 e codice di velocità ≤ «M»; ii) indice capacità di carico, montaggio singolo ≥ 122. Uno pneumatico può essere classificato in più classi se rispetta tutti i requisiti di ciascuna delle classi nelle quali è classificato. 2.   Si applica l’elenco degli indici di capacità di carico e delle relative masse contenuto nei regolamenti UNECE n. 30 e n. 54.
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