Art. 9

Disposizioni specifiche relative agli pneumatici dei veicoli, al montaggio degli pneumatici e ai sistemi di controllo della pressione degli pneumatici

In vigore dal 13 lug 2009
Disposizioni specifiche relative agli pneumatici dei veicoli, al montaggio degli pneumatici e ai sistemi di controllo della pressione degli pneumatici 1.   Tutti gli pneumatici in dotazione a un veicolo, compresi eventuali pneumatici di scorta, sono idonei a essere usati sui veicoli cui sono destinati, soprattutto dal punto di vista delle loro dimensioni, velocità ammessa e carico sopportabile. 2.   I veicoli della categoria M1 sono dotati di sistemi precisi di controllo della pressione degli pneumatici, capaci di emettere, qualora necessario, un avvertimento all’interno del veicolo per il conducente nel caso in cui si produca una perdita di pressione in uno degli pneumatici, nell’interesse di un ottimale consumo di carburante e della sicurezza stradale. Per ottenere ciò sono fissati nelle specifiche tecniche dei limiti adeguati, che consentono altresì un approccio improntato alla neutralità tecnologica e all’efficienza dei costi per lo sviluppo di sistemi precisi di controllo della pressione degli pneumatici. 3.   Tutti gli pneumatici C1 rispettano i requisiti di aderenza sul bagnato di cui alla parte A dell’allegato II. 4.   Tutti gli pneumatici rispettano i requisiti di resistenza al rotolamento di cui alla parte B dell’allegato II. 5.   Tutti gli pneumatici rispettano i requisiti di rumorosità di rotolamento di cui alla parte C dell’allegato II. 6.   I paragrafi 3, 4 e 5 non si applicano: a) a pneumatici appartenenti a categorie di velocità inferiori a 80 km/h; b) a pneumatici il cui diametro nominale non superi 254 mm o sia pari o superiore a 635 mm; c) a pneumatici di scorta ad uso temporaneo di tipo T; d) a pneumatici progettati per essere montati soltanto su veicoli immatricolati per la prima volta prima del 1o ottobre 1990; e) a pneumatici muniti di dispositivi supplementari atti a migliorare le proprietà di trazione. 7.   I requisiti di resistenza al rotolamento e di rumorosità di rotolamento di cui alle parti B e C dell’allegato II non si applicano agli pneumatici professionali da fuori strada.
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