Art. 14

Misure di attuazione

In vigore dal 13 lug 2009
Misure di attuazione 1.   La Commissione adotta le seguenti misure di attuazione: a) norme dettagliate sulle procedure, prove e requisiti tecnici specifici dell’omologazione dei veicoli a motore, dei loro rimorchi, dei componenti e delle entità tecniche tenendo presente quanto disposto dagli articoli da 5 a 12; b) norme dettagliate su requisiti di sicurezza specifici per i veicoli destinati al trasporto su strada di merci pericolose all’interno degli Stati membri o tra di essi che tengano conto del regolamento UNECE n. 105; c) una più precisa definizione delle caratteristiche fisiche e dei requisiti di prestazione che uno pneumatico deve avere per essere definito «pneumatico per uso speciale», «pneumatico professionale da fuori strada», «pneumatico rinforzato», «extra load», «pneumatico invernale», «pneumatico di scorta a uso temporaneo di tipo T» o «pneumatico da trazione» in conformità dei punti da 8 a 13 dell’, paragrafo 2; d) disposizioni che modificano i valori limite di resistenza al rotolamento e di rumorosità di rotolamento fissati nelle parti B e C dell’allegato II, nella misura in cui si rivelano necessarie in funzione dell’evolversi dei metodi di prove e senza ridurre gli attuali ambiziosi livelli di protezione ambientale; e) norme dettagliate sul metodo di determinazione dei livelli di rumore di cui al punto 1 della parte C dell’allegato II; f) modifiche all’allegato IV al fine di includere i regolamenti UNECE divenuti obbligatori ai sensi dell’, paragrafo 4, della decisione 97/836/CE. 2.   Le misure di cui al paragrafo 1, tranne quelle relative alle disposizioni dell’, sono adottate entro il 31 dicembre 2010. Le misure relative alle disposizioni dell’ sono adottate entro il 31 dicembre 2011. 3.   La Commissione può adottare le seguenti misure di attuazione: a) misure che esentano determinati veicoli o classi di veicoli appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 dall’obbligo di istallare i dispositivi avanzati di cui all’ se, una volta effettuata un’analisi costi/benefici e considerati tutti i pertinenti aspetti di sicurezza, l’applicazione di detti sistemi non si rivela adeguata per il veicolo o la classe di veicoli in esame; b) entro il 31 dicembre 2010, e sulla base di un’analisi costi/benefici, misure che abbreviano il periodo stabilito all’, paragrafo 11, prevedendo eventualmente una differenziazione in funzione della classe o della categoria di pneumatici in questione. 4.   Le misure di cui al presente articolo, intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento completandolo, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’, paragrafo 2.
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Misure di attuazione (Art. 14 Regolamento (UE) 2009/661) — Testo vigente | Portale Normativo