Art. 16

Sanzioni per inadempimento

In vigore dal 13 lug 2009
Sanzioni per inadempimento 1.   Gli Stati membri fissano le norme relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e delle sue misure di attuazione da parte dei costruttori e adottano tutti i provvedimenti necessari per garantirne l’attuazione. Le sanzioni previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni da essi adottate entro il 20 febbraio 2011 o, se del caso, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore delle pertinenti misure di attuazione e quanto prima ogni successiva modifica delle stesse. 2.   I tipi di infrazione soggetti a una sanzione comprendono almeno: a) il rilascio di dichiarazioni false durante le procedure di omologazione o di richiamo; b) la falsificazione dei risultati delle prove per l’omologazione; c) la mancata comunicazione di dati o specifiche tecniche che potrebbero condurre al richiamo o al ritiro dell’omologazione;
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