Art. 17

Relazioni

In vigore dal 13 lug 2009
Relazioni Entro il 1o dicembre 2012, e successivamente ogni tre anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, corredata, ove opportuno, di proposte di modifica al presente regolamento o altre normative comunitarie pertinenti per quanto riguarda l’inclusione di ulteriori nuovi dispositivi di sicurezza.
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