Art. 12
Sistemi elettronici di controllo della stabilità
In vigore dal 13 lug 2009
Sistemi elettronici di controllo della stabilità
1. I veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 sono dotati di un sistema elettronico di controllo della stabilità che rispetta i requisiti del presente regolamento e delle relative misure di attuazione.
2. Ad esclusione dei veicoli fuoristrada definiti ai punti 4.2 e 4.3 della parte A dell’allegato II della direttiva 2007/46/CE, i seguenti veicoli appartenenti alle categorie elencate sono dotati di un sistema elettronico di controllo della stabilità che rispetta i requisiti del presente regolamento e delle sue misure di attuazione:
a)
i veicoli appartenenti alle categorie M2 e M3 esclusi quelli con più di tre assi, gli autobus, gli autobus articolati e gli autobus di classe I o classe A;
b)
i veicoli appartenenti alle categorie N2 e N3, esclusi quelli con più di tre assi, i trattori per semirimorchi la cui massa lorda è compresa tra 3,5 e 7,5 tonnellate e i veicoli per uso speciale definiti ai punti 5.7 e 5.8 della parte A dell’allegato II, della direttiva 2007/46/CE;
c)
i veicoli appartenenti alle categorie O3 e O4 dotati di sospensioni pneumatiche, esclusi quelli con più di tre assi, i rimorchi per i trasporti eccezionali e i rimorchi che dispongono di spazi destinati ai passeggeri in piedi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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