Art. 13
Omologazione di veicoli, componenti ed entità tecniche separate
In vigore dal 13 lug 2009
Omologazione di veicoli, componenti ed entità tecniche separate
1. A partire dal 1o novembre 2011 le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti i sistemi elettronici di controllo della stabilità, il rilascio dell’omologazione CE o nazionale ai nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie M1 e N1 che non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
In funzione delle date di applicazione di cui alla tabella 1 dell’allegato V, le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti i sistemi elettronici di controllo della stabilità, il rilascio dell’omologazione CE o nazionale ai nuovi tipi di veicolo appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4 che non siano conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
2. A partire dal 1o novembre 2012, le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti gli pneumatici e la sicurezza dei veicoli di cui agli articoli da 5 a 8, all’, paragrafo 2 e all’, il rilascio:
a)
dell’omologazione CE o nazionale, ai nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie specificate in tali articoli e nelle relative misure di attuazione, se tali veicoli non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione; e
b)
dell’omologazione CE di componente/unità tecnica separata, in relazione ai nuovi tipi di componenti o unità tecniche separate destinate a tali veicoli, se tali componenti o unità tecniche separate non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
3. A partire dal 1o novembre 2012, le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti gli pneumatici di cui all’, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7, e all’allegato II, ed esclusi i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II, il rilascio dell’omologazione CE di componente/unità tecnica separata ai nuovi tipi di pneumatici che non siano conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
A partire dal 1o novembre 2013, le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti gli pneumatici di cui all’, paragrafo 1 e paragrafi da 3 a 7, e all’allegato II, ed esclusi i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II, il rilascio dell’omologazione CE o nazionale, ai nuovi tipi di veicolo appartenenti alle categorie M, N e O che siano conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
4. In funzione delle date di applicazione di cui alla tabella 2 dell’allegato V, le autorità nazionali, per motivi riguardanti i sistemi elettronici di controllo della stabilità, cessano di considerare validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di idoneità dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie M2, M3, N2, N3, O3 e O4, e ne vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di tali veicoli, se non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
5. A partire dal 1o novembre 2014 le autorità nazionali, per motivi riguardanti gli pneumatici e la sicurezza dei veicoli di cui agli , all’, paragrafi da 1 a 4, agli , paragrafo 1, e alle parti A e B dell’allegato II, ed esclusi i valori limite di resistenza al rotolamento degli pneumatici della categoria C3 e i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II:
a)
cessano di considerare validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di idoneità dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie specificate nei predetti articoli e vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di tali veicoli, se questi ultimi sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione; e
b)
vietano la vendita e l’entrata in servizio dei componenti nuovi o unità tecniche separate destinate a tali veicoli, se tali componenti o unità tecniche separate non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
6. A partire dal 1o novembre 2016 le autorità nazionali, per motivi riguardanti il rumore di rotolamento degli pneumatici e, in caso di pneumatici della categoria C3, anche per motivi riguardanti la resistenza al rotolamento, esclusi i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 e alla parte B dell’allegato II:
a)
cessano di considerare validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di idoneità dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie M, N e O e vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di tali veicoli, se questi ultimi non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione; e
b)
vietano la vendita e l’entrata in servizio degli pneumatici nuovi destinati a tali veicoli che non siano conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
7. A partire dal 1o novembre 2016 le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti la resistenza al rotolamento degli pneumatici, il rilascio dell’omologazione CE di componente/unità tecnica separata ai nuovi tipi di pneumatici che non rispettano i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II.
8. A partire dal 1o novembre 2017 le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti la resistenza al rotolamento degli pneumatici, il rilascio dell’omologazione CE o nazionale, ai nuovi tipi di veicoli appartenenti alle categorie M, N e O che non rispettano i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II.
9. A partire dal 1o novembre 2018 le autorità nazionali:
a)
per motivi riguardanti i valori limite di resistenza al rotolamento degli pneumatici delle categorie C1 e C2 di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II cessano di considerare validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di idoneità dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie M, N e O, e vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di tali veicoli, se questi ultimi non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione; e
b)
vietano la vendita e l’entrata in servizio degli pneumatici nuovi destinati a tali veicoli, se tali pneumatici non rispettano i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II.
10. A partire dal 1o novembre 2020 le autorità nazionali:
a)
per motivi riguardanti i valori limite di resistenza al rotolamento degli pneumatici delle categorie C3, di cui tabella 2 della parte B dell’allegato II, cessano di considerare validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di idoneità dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie M, N e O e vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di tali veicoli, se questi ultimi non sono conformi al presente regolamento e alle sue misure di attuazione; e,
b)
vietano la vendita e l’entrata in servizio agli pneumatici nuovi destinati ai predetti veicoli, se tali pneumatici non rispettano i valori limite di resistenza al rotolamento di cui alla tabella 2 della parte B dell’allegato II.
11. Gli pneumatici delle categorie C1, C2 e C3 prodotti anteriormente alle date indicate ai paragrafi 5, 6, 9 e 10 che non rispettano i requisiti dell’allegato II possono essere venduti per un periodo non superiore a trenta mesi a partire da tali date.
12. A partire dal 1o novembre 2013 le autorità nazionali rifiutano, per motivi riguardanti la sicurezza dei veicoli di cui all’, il rilascio dell’omologazione CE o nazionale, ai nuovi tipi di veicolo appartenenti alle categorie M2, M3, N2 ed N3 quando tali veicoli non sono conformi al presente regolamento e alle sue misure di attuazione.
13. A partire dal 1o novembre 2015 le autorità nazionali, per motivi riguardanti la sicurezza dei veicoli di cui all’, cessano di considerare validi ai fini dell’articolo 26 della direttiva 2007/46/CE i certificati di idoneità dei veicoli nuovi appartenenti alle categorie M2, M3, N2 e N3 e vietano l’immatricolazione, la vendita e l’entrata in servizio di tali veicoli, se questi ultimi non sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
14. Le autorità nazionali permettono la vendita e l’entrata in servizio di veicoli, componenti ed unità tecniche separate, omologati prima delle date indicate ai paragrafi 1, 2 e 3 e continuano a rilasciare ai veicoli, ai componenti e alle unità tecniche separate l’estensione dell’omologazione ai sensi dell’atto regolamentare in base al quale l’omologazione era stata in origine permessa o rilasciata, purché i requisiti che si applicano a tali veicoli, componenti o unità tecniche separate non siano stati modificati o siano stati aggiunti nuovi requisiti dal presente regolamento e dalle relative misure di attuazione.
Le autorità nazionali permettono la vendita e l’entrata in servizio e continuano a rilasciare ai componenti e alle unità tecniche separate di ricambio, esclusi gli pneumatici di scorta, destinate a veicoli omologati prima della data indicata ai paragrafi 1, 2 e 3, estensioni dell’omologazione CE ai sensi dell’atto regolamentare in base alla quale erano state in origine permesse o rilasciate.
15. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 14, e subordinatamente all’entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui all’, se un costruttore lo richiede, le autorità nazionali non possono, per motivi riguardanti gli pneumatici e la sicurezza dei veicoli di cui agli articoli da 5 a 12:
a)
rifiutare il rilascio dell’omologazione CE o nazionale, a un nuovo tipo di veicolo o il rilascio dell’omologazione CE di componente/unità tecnica separata a un nuovo tipo di componente o di unità tecnica separata, se il veicolo, il componente o l’unità tecnica separata interessati sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione; o
b)
vietare l’immatricolazione, la vendita o l’entrata in servizio di un nuovo veicolo o vietare la vendita o l’entrata in servizio di un componente o unità tecnica separata, se il veicolo, il componente o l’unità tecnica separata sono conformi al presente regolamento e alle relative misure di attuazione.
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