Art. 7
Sospensione dell’autorizzazione di un compartimento
In vigore dal 13 lug 2009
Sospensione dell’autorizzazione di un compartimento
1. Se un controllo o le informazioni epidemiologiche relative al compartimento dimostrano che questo non risponde più alle informazioni inviate a norma dell’, paragrafo 2, o ai criteri e requisiti definiti nell’allegato, l’autorità competente sospenderà immediatamente l’autorizzazione del compartimento in questione e il responsabile del compartimento dovrà assicurare che vengano presi provvedimenti immediati per far fronte alla mancanza.
2. In seguito alla sospensione dell’autorizzazione l’autorità competente sospenderà qualunque certificazione che dichiara la provenienza dei prodotti da un compartimento autorizzato.
3. In caso di sospensione dell’autorizzazione di un compartimento l’autorità competente non ritirerà la sospensione finché non ci sarà prova di provvedimenti correttivi avviati entro 30 giorni dalla data della sospensione e un controllo successivo non abbia dato esiti positivi.
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