Art. 6
Responsabilità e doveri dell’autorità competente
In vigore dal 13 lug 2009
Responsabilità e doveri dell’autorità competente
1. L’autorità competente deve assicurare che i controlli ufficiali sul posto basati sul rischio dei compartimenti vengano svolti per verificare se questi continuano a rispondere alle informazioni inviate a norma dell’, paragrafo 2 e ai criteri e requisiti definiti nell’allegato («controlli»).
2. I controlli vanno effettuati ciclicamente in base:
a)
alla situazione epidemiologica all’interno e all’esterno del compartimento, in particolare per quanto riguarda l’influenza aviaria;
b)
alle informazioni relative a qualunque modifica o adattamento al sistema comune di gestione della biosicurezza o ai programmi di biosicurezza delle aziende che compongono il compartimento, di cui all’, paragrafo 5, lettera b).
3. L’autorità competente è responsabile di qualunque certificazione che dichiara la provenienza dei prodotti da un compartimento autorizzato.
Storico versioni
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