Art. 8

Ritiro dell’autorizzazione di un compartimento

In vigore dal 13 lug 2009
Ritiro dell’autorizzazione di un compartimento 1.   L’autorità competente ritirerà l’autorizzazione di un compartimento qualora, in seguito alla sospensione di un compartimento a norma dell’, paragrafo 1, il controllo successivo a norma dell’, paragrafo 3 dimostri che: a) il compartimento continua a non rispettare le informazioni inviate a norma dell’, paragrafo 2, o i criteri e requisiti definiti nell’allegato; oppure b) è insorto un focolaio di influenza aviaria nel compartimento. 2.   In seguito al ritiro dell’autorizzazione di un compartimento l’autorità competente deve: a) interrompere qualunque certificazione che dichiara la provenienza dei prodotti da un compartimento autorizzato; b) cancellare il compartimento dalla lista dei compartimenti autorizzati. 3.   Un compartimento che sia stato eliminato dalla lista dei compartimenti autorizzati può essere inserito di nuovo in tale lista solo facendo una nuova domanda, in conformità del Capo II.
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